Gli Organi

Le modalità di costituzione, la qualificazione ed il funzionamento degli Organi sono stabiliti dalla L.R. 10/1995 e dallo Statuto dell’Azienda.
L ‘art. 7 della L.R. 10/1995 stabilisce che sono organi dell'A.T.E.R.:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
e fissa all’art. 8 la composizione del Consiglio di Amministrazione stabilendo che:

“1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna A.T.E.R. è composto da:
a) due componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale;
b) un componente nominato dall'Amministrazione provinciale;
c) un componente nominato dal Comune capoluogo;
d) un componente designato dall'A.N.C.I. regionale.
2. I Consigli di amministrazione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data dello stesso decreto.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla Costituzione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o designazione di almeno tre componenti.
4. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.”

I Compiti e il funzionamento del Consiglio di amministrazione delle A.T.E.R. sono regolati dall’art. 9 della legge che stabilisce quanto segue:
“1. Il Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio di amministrazione:
a) approva lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l'informazione sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'azienda prefigura gli obiettivi pluriennali e approva il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo di esercizio;
c) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
d) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;
e) delibera la partecipazione a società per azioni, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'azienda.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
4. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per cinque adunanze consecutive decadono dalla carica.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.”

Ruolo e funzioni del Presidente e il Vicepresidente dell'A.T.E.R. sono invece fissati dall’art. 10 della legge che recita:
“1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni adottate e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.
2. Il Vicepresidente di ciascuna A.T.E.R. è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.”

La stessa legge, con l’art. 11 fissa le modalità di nomina, i requisiti, la durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico e le funzioni del Direttore, in particolare stabilendo che:
“1. Il direttore delle A.T.E.R. è nominato dal Presidente dell'Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici e privati aventi i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessanta anni;
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
3. L'incarico di direttore è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione.
5. Il Direttore:
a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi, nonché, se autorizzato dal Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza in giudizio con facoltà di conciliare e transigere;
b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
c) presiede alle aste e alle licitazioni private;
d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese per il normale funzionamento;
e) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Ente;
f) esprime il proprio parere sulla legittimità di ogni atto deliberativo.”

Infine, per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti l’art.  12 stabilisce che:
“1. Il Collegio dei revisori dei conti di ciascuna A.T.E.R. è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, con il medesimo provvedimento di nomina del collegio.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due revisori supplenti.
3. Al Collegio dei revisori dei conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.”

Lo Statuto dell’Azienda a sua volta detta le regole di funzionamento degli Organi negli art. 6-7-8-9-10-12-13-14-15 e 17

Estratto Statuto